bellézza
IndiceLessico
sf. [sec. XIII; da bello].
1) Qualità di ciò che è bello e suscita ammirazione, godimento estetico o spirituale; detto sia di persona sia di cose: bellezza del viso; concorso di bellezza, gara in cui si premiano le concorrenti più avvenenti; istituto di bellezza, prodotti di bellezza, per la cura della persona; bellezza del paesaggio; in particolare, perfezione estetica, armonia: bellezza di un verso; monumento di classica bellezza. In senso morale, condizione per cui qualche cosa è giudicata degna d'approvazione: la bellezza dell'onestà; la bellezza di un atto disinteressato. In loc. specifiche: per bellezza, per ornamento; chiudere, finire in bellezza, concludere splendidamente un'attività, con un ultimo brillante successo.
2) Cosa o persona bella, che suscita particolare compiacimento; anche come vocativo, spesso scherzoso: bellezza mia; che bellezza!, escl. di gioia oppure, ironicamente, di disappunto. Al pl., gli elementi che costituiscono il valore estetico di un insieme, considerati separatamente: le bellezze della natura, di una pinacoteca.
3) Fig., grande quantità, lunga durata, nella loc. la bellezza di: questa automobile mi è durata la bellezza di 15 anni.
Tutela delle bellezze naturali
Diritto-dovere dello Stato a tutelare i beni culturali, cioè storici, artistici, scientifici e panoramici della nazione. A tale riguardo la Costituzione italiana all'art. 9, comma secondo, dichiara che “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il problema della difesa delle bellezze naturali, sorto in Gran Bretagna nel sec. XIX in concomitanza alle prime manomissioni della natura derivanti dal processo d'industrializzazione, è stato inizialmente regolato in Italia da leggi che ponevano sotto tutela, a causa del loro notevole interesse pubblico, i beni immobili, le ville, i giardini, i parchi e in genere le bellezze panoramiche (legge 29 giugno 1939, n. 1497). In ogni provincia italiana erano pertanto pubblicati, a cura della locale Sovraintendenza ai Monumenti, gli elenchi degli immobili e delle località considerate di notevole interesse pubblico. L'inclusione in tali elenchi comportava il divieto di ogni operazione che producesse pregiudizio all'aspetto esteriore del bene e la preventiva approvazione, da parte della Sovraintendenza ai Monumenti, dei lavori di riparazione o manutenzione che dovevano essere ivi eseguiti o delle costruzioni che si volevano realizzare nelle zone panoramiche sotto tutela. Il Codice Penale italiano configura il reato contravvenzionale contro chi si rende colpevole di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734). Con legge 29 gennaio 1975, n. 5, la tutela dei beni culturali e ambientali è stata trasferita al nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), ferme restando le competenze attribuite alle regioni. Il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, prevedeva disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale. Il decreto, nella parte ancora in vigore, affida alle regioni il compito di preparare piani paesistici e urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori ambientali. Fino all'adozione dei piani regionali è vietata ogni modificazione dell'assetto territoriale delle zone in questione. Nel 1997, con legge 8 ottobre, n. 352 il Parlamento ha delegato il governo ad emanare un testo unico contenente tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Nel 1998 la tutela dei beni culturali e ambientali è stata trasferita al nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, istituito con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Il testo unico è stato emanato l'anno successivo, con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; nel titolo II sono individuati, e sottoposti a tutela, i beni paesaggistici e ambientali in ragione del loro notevole interesse pubblico. In particolare, rispetto alle norme previgenti e alla luce di un ritrovato interesse a livello sociale e politico per le bellezze naturali esistenti nel nostro Paese, il legislatore ha provveduto a tutelare le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Il nuovo testo di legge prevede la compilazione, da parte delle regioni, di due distinti elenchi su base provinciale, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico e conseguentemente ai fini della tutela dei beni così individuati. La compilazione degli elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna provincia con provvedimento regionale. Gli elenchi, approvati dalle regioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati sono esercitate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalle regioni.