bìnubo
Redazione De Agostini
sm. [dal latino tardo binūbus, da bi-+nubĕre, sposare]. In diritto, colui che passa a nuove nozze. Il secondo matrimonio comporta effetti giuridici sia riguardo all'amministrazione dei beni dei figli sia all'usufrutto legale spettante al coniuge sia infine in materia successoria. In particolare, la vedova deve notificare al Tribunale dei minori le sue nuove nozze e a questi spetta di decidere se lasciare a essa l'amministrazione dei beni dei minori o affidarla a un curatore; l'altro coniuge, in caso di testamento a suo favore, non può ricevere dal binubo una quota superiore a quella spettante al meno favorito dei figli del matrimonio precedente.