avarìa
IndiceLessico
sf. [sec. XIII; dall'arabo ʽawār, danno].
1) Danno o guasto subito da una nave o da un aereo durante il viaggio: un'avaria al motore, all'elica; trovarsi in avaria. Per estensione, danno subito da un mezzo meccanico o da un impianto.
2) Danno subito dalla merce durante il viaggio, per via marittima, aerea o terrestre. Anche guasto, alterazione in genere.
Diritto
Il danno subito da una nave durante il suo viaggio. Se si tratta di una nave mercantile, s'intende per avaria anche il danno subito dal carico. Le origini dell'istituto sono antichissime; già nel Digesto si trovano i principi che regolano l'avaria (Lex Rhodia de iactu). Nel Medioevo, tutti i partecipanti alle spedizioni navali erano accomunati nei rischi del viaggio, allora assai numerosi soprattutto per atti di pirateria. Attualmente la regolamentazione delle ipotesi di avaria è comune in quasi tutti i Paesi, in quanto le polizze di carico fanno generalmente riferimento, in materia, alle “regole di York e di Anversa” concordate in vari congressi di studiosi ed esperti. In particolare, il vettore è responsabile per le avarie sulle cose che gli sono state consegnate, a meno che non provi che l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio. Se però egli ha accettato la merce da trasportare senza riserva, si presume che la merce stessa non presentasse vizi. § Secondo il Codice della Navigazione si ha l'atto di avaria quando nel corso di un viaggio avvengano fatti che mettano in pericolo la spedizione: in tal caso è compito del comandante di una nave, mediante tale provvedimento, di assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione la salvezza del viaggio, delle merci e dei passeggeri, se è necessario sacrificando o danneggiando parti della nave o del carico. Le spese e i danni prodotti da tale attività diretta al salvataggio della spedizione sono designati come avarie comuni. Perché possa parlarsi di danni in avaria comune occorre che l'iniziativa che li ha provocati sia stata assunta da chi aveva il potere di prendere provvedimenti per la salvezza della spedizione; è necessario altresì che tale iniziativa sia stata volontaria, ragionevole e diretta alla comune salvezza. Il danno economico conseguente all'avaria è valutato dal liquidatore di avaria, un perito a ciò designato dall'autorità marittima. In base alla perizia il proprietario della nave presenta al tribunale richiesta di azione di avaria per il rimborso dei danni presso la compagnia assicuratrice. § I danni da avaria comune, una volta individuati e valutati secondo i criteri sopra accennati, sono soggetti, insieme con le spese relative, alle operazioni di liquidazione, per essere ripartiti, secondo un criterio contributivo, tra tutti i partecipanti alla spedizione. La massa creditoria consiste nel complesso dei danni (materiali e spese) classificati in avaria comune; in tale massa sono inoltre ammesse le spese relative alle operazioni di liquidazione. La massa debitoria si forma invece mediante la somma dei valori appartenenti ai diversi interessati alla spedizione. Formate le due masse, creditoria e debitoria, si procede al cosiddetto regolamento contributivo, cioè alla distribuzione, col consenso dei partecipanti alla spedizione, di una quota del valore della massa creditoria. Tale quota viene stabilita in base al rapporto fra ciascun bene e l'ammontare dell'intera massa debitoria. § Il Codice della Navigazione contempla inoltre il certificato di avaria, il documento steso dai liquidatori, nel quale compare la quota del contribuente, che lo ha richiesto per poter ottenere il rimborso dalla compagnia assicuratrice; lo stesso termine vale per il documento rilasciato dal commissario di avaria all'assicurato ai fini del rimborso.
Lefebvre D'Ovidio-Pescatore, Manuale di Diritto della Navigazione, Milano, 1964; L. Tullio, Contribuzioni alle avarie marittime, Padova, 1984.