autocertificazióne
sf. [auto-+certificazione]. In diritto, l'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dispone che il cittadino può comprovare, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, e in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile, di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione. Con la legge 15 maggio 1997, n. 127, e con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, il ventaglio dei casi ai quali può essere estesa l'autocertificazione comprende anche: titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefìci e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari; di non aver riportato condanne penali; qualità di vivenza a carico e tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile. Con la nuova disciplina, inoltre, l'autocertificazione non ha limiti di validità, è definitiva e ha la stessa validità del certificato che sostituisce, può essere presentata anche da una persona diversa dall'interessato o inviata per fax o posta; per i cittadini dell'Unione Europea le modalità dell'autocertificazione sono quelle previste per i cittadini italiani mentre per tutti gli altri la possibilità di avvalersene è limitata agli Stati e alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia. Essa è utilizzabile esclusivamente nel rapporto con le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici; i privati (banche, assicurazioni ecc.) non sono tenuti ad accettarla. Naturalmente a fronte di tali possibilità l'Amministrazione è tenuta a effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e in caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l'applicazione di sanzioni penali. In attuazione del progetto di semplificazione in materia di documentazione amministrativa le norme relative all'autocertificazione sono state raccolte in un testo unico (decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che ha abrogato le leggi vigenti fino alla sua entrata in vigore. Oltre ai casi elencati sopra, qualsiasi soggetto può comprovare con dichiarazione sottoscritta di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.