apostasìa
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; greco apostasía, defezione].
1) Rinnegamento, abbandono totale e manifesto della propria religione per abbracciarne un'altra. Per estensione, ripudio di una dottrina, di un partito; abbandono di un obbligo o di un principio morale.
2) In età bizantina, anche il reato di tradimento contro l'impero.
Diritto canonico
L'abbandono della fede da parte del battezzato. Costituendo offesa diretta a Dio, è reputato peccato grave e la Chiesa l'ha sempre punito con pene severissime: i chierici erano subito deposti dal loro ufficio e i laici venivano colpiti dalla scomunica. L'apostasia ricadeva anche sotto le leggi civili: il Codice Giustinianeo prevedeva la confisca dei beni e l'incapacità a testare; nel Medioevo si aggiunsero anche l'esilio e, talora, la pena di morte. Oggi il Codice di diritto canonico commina contro gli apostati la scomunica latae sententiae riservata in special modo alla Sede Apostolica. I chierici che persistono nel delitto di apostasia sono privati di qualsiasi ufficio, dichiarati infami e deposti.