anglo-americano, diritto-
Indiceespressione con la quale si designa, tecnicamente, il diritto dell'Inghilterra, del Galles, dell'Irlanda del Nord e della maggior parte delle organizzazioni politiche che fanno parte (o hanno fatto parte) del British Commonwealth o che furono comunque sotto il dominio inglese, nonché il diritto degli Stati Uniti d'America, congiuntamente considerati in quanto facenti parte di un comune sistema. Se si considera che l'area geografica in cui trova applicazione il diritto anglo-americano si estende fino a ricoprire una superficie di ca. 30 milioni di km² (con una popolazione di quasi 800 milioni di persone), si comprende come il sistema in oggetto – tradizionalmente contrapposto a quello cui fanno capo gli ordinamenti derivati dal diritto romano propri dei Paesi dell'Europa continentale e dell'America Latina – costituisca uno dei due grandi filoni del diritto del mondo occidentale. § Tale considerazione unitaria degli ordinamenti inglese (nonché di influenza inglese) e degli USA trova la sua ragion d'essere nel fatto che i medesimi si riconducono tutti, storicamente, a una matrice comune – costituita dal diritto sviluppatosi in Inghilterra nel corso dei secoli dopo la conquista normanna – concorrendo così a formare, insieme, il sistema della Common Law. È questo un diritto che ha caratteristiche peculiari rispetto a quelli a base romanistica (Civil Law), per quanto attiene – limitandosi all'essenziale – sia ai concetti, strutture e istituti fondamentali, sia al sistema delle fonti di produzione normativa. Caratteristiche tutte che acquistano significato solo alla luce di una visione storica del processo formativo della Common Law: di questo “diritto comune” che sorge e si sviluppa attraverso fasi evolutive strettamente connesse alle vicende politico-costituzionali dell'Inghilterra. Fin dall'origine, infatti, nel periodo immediatamente successivo alla conquista normanna, la storia della Common Law si inserisce – riflettendolo – nel quadro del più importante problema politico della monarchia: quello del consolidamento dell'autorità attraverso la formazione di un governo fortemente centralizzato e, con esso, di una giustizia facente capo direttamente al re e alla sua corte (Curia Regis). In linea con questo obiettivo, nell'arco di tempo che va dalla fine del sec. XI a tutto il XIII, si realizza l'avocazione alla Curia Regis delle liti (concernenti, oltre ad alcuni tipi di illeciti, in prevalenza il possesso della terra, che era il background economico e sociale dell'Inghilterra dell'epoca) fino ad allora di competenza di corti locali. Il sistema processuale adottato si fonda sull'emanazione di alcune categorie di atti introduttivi del giudizio (writs), rilasciati dalla Cancelleria e opera, a un tempo, dei funzionari di quest'ultima e degli stessi giudici. Intorno ai diversi tipi di writs, a contenuto più o meno particolare, nei quali si riflettono le situazioni concrete che la giustizia del re vuole tutelare, si vengono plasmando alcune delle categorie-base della Common Law. Ma il più imponente fenomeno di creazione e di sviluppo del diritto sostanziale attraverso il mezzo processuale si manifesta dal sec. XIV in poi, quando, una volta attuatosi un sistema giurisdizionale fortemente centralizzato, tra le Corti reali di giustizia (Exchequer, Common Pleas, King's Bench), nel frattempo scaturite dalla Curia Regis, e il Parlamento si pone il problema costituzionale dei reciproci rapporti di potere in relazione all'attività creativa del diritto. Nella competizione tra questi due massimi poteri dello Stato, le Corti reali (o Corti di Westminster) giungono gradualmente ad assicurarsi una posizione di preminenza nel processo creativo di regole e istituti giuridici autoinvestendosi del potere di introdurre alcuni rimedi processuali a struttura generale: nell'ambito dei quali, attraverso espedienti di vario genere, escogitati per dilatarne l'area di applicabilità, vengono fatte confluire progressivamente situazioni sostanziali di diversa natura, che si intendono tutelare. Le categorie sostanziali della Common Law vengono così formandosi attraverso l'opera incessante delle Corti, le quali si avvalgono allo scopo degli strumenti processuali disponibili, preoccupate non tanto di ordinare in un sistema organico e razionale regole e istituti, quanto piuttosto di consolidare la loro autonomia, ampliando l'ambito della propria giurisdizione fino a disporre di un complesso autosufficiente di rimedi in rapporto alle situazioni violate e meritevoli di tutela. Questo diritto, “secreto negli interstizi della procedura” (Maine), manterrà nel corso dei secoli la peculiare fisionomia che a esso deriva dal proprio particolare processo formativo ed evolutivo: la cui panoramica si completa con la considerazione dell'attività creatrice di regole e di principi propria della giurisdizione di Equity, tradizionalmente contrapposta a quella – finora considerata – delle Corti di Westminster. Alla giurisdizione di Equity – sorta nel sec. XIV, ma operante quale fattore del diritto veramente significativo dal sec. XV in poi – si deve l'elaborazione di un corpo di regole e principi ispirati a considerazioni morali e di equità, che vanno a coprire un'ampia area di situazioni rispetto alle quali la Common Law non offriva uno strumento adeguato di tutela (adequate remedy at law). Tale successiva giurisdizione, facente capo alla Corte della Cancelleria (Court of Chancery) e alle varie Corti di Equity da essa derivate, operò parallelamente a quella delle Corti di Common Law fino al sec. XIX, quando, in seguito a varie riforme procedurali introdotte nella seconda metà dell'Ottocento in Gran Bretagna (e in vari momenti dei sec. XIX e XX negli USA), l'originario dualismo di Corti è venuto meno, per essere sostituito da un'unica giurisdizione, che conosce a un tempo della materia originariamente amministrata dalle Corti di Equity e di quella propria delle Corti di Common Law. La fusione sul piano giudiziario appena accennata non trova tuttavia riscontro sul piano sostanziale, dove continuano a sussistere istituti di Common Law da un lato e di Equity dall'altro, informati a distinti principi, il cui significato è comprensibile solo dove si tenga presente il particolare modo di formazione dei medesimi. La storia costituisce del resto, in relazione al diritto anglo-americano, non solo un imprescindibile strumento di conoscenza, ma un dato della normatività stessa di regole e istituti: i quali rinvengono il loro fondamento anche nel particolare processo di formazione che a essi è proprio. § Dal rapido excursus storico sopra tracciato si deduce come i caratteri tipici del diritto anglo-americano attengano alla sua intrinseca storicità e alla particolare genesi dei suoi istituti, i quali, scaturiti non da un'elaborazione dottrinale ma dalla viva esperienza del processo, denunciano ancor oggi, nella loro peculiarità, la propria origine. Qualificante è dunque la natura essenzialmente giurisprudenziale del sistema in oggetto, le cui regole e principi si identificano fondamentalmente con quelli contenuti nelle decisioni giudiziarie (case law) e ciò anche in quelle materie in relazione alle quali esiste una previsione legislativa (statute law). In effetti, la statute law, diffusa in misura maggiore (USA) o minore (Gran Bretagna) nei diritti che fanno parte del sistema in esame, acquista significato e valore solo attraverso l'elaborazione delle regole in essa espresse a opera della giurisprudenza, la quale, nel rispetto (maggiore in Gran Bretagna, minore negli USA) dei propri precedenti, si pone come il fattore primario di produzione del diritto anglo-americano.
Bibliografia
H. Potter, Historical Introduction to English Law and its Institutions, Londra, 1958; Y. A. Iliffe, Lineamenti di Diritto Inglese, Padova, 1966; S. F. C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law, Londra, 1969; R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, Parigi, 1971.