alieni iuris

loc. lat. (di diritto altrui). Nel diritto romano, definiva la posizione giuridica di colui che, nell'ambito della famiglia, era assoggettato alla potestà di un'altra persona. Si trovavano in questa situazione: la donna maritata nella famiglia di cui entrava a far parte; il figlio di famiglia (legittimo o adottivo); i liberi ridotti allo stato semiservile per delitti o come garanzia di obbligazioni non adempiute. Per tutto il periodo repubblicano le persone alieni iuris furono giuridicamente incapaci per quanto riguardava il patrimonio, godevano invece dello ius suffragii e dello ius honorum; durante l'impero l'incapacità patrimoniale fu attenuata e al filius familiae fu riconosciuto il peculium e (più tardi) il peculium castrense, per cui poteva assumere obbligazioni e stare in giudizio.

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