ad nutum
(latino, al cenno, a discrezione). In diritto canonico è il provvedimento revocabile a discrezione del suo autore; ufficio ecclesiastico ad nutum è quello il cui titolare può essere rimosso senza il ricorso a precise cause canoniche. § In diritto civile, ad nutum si definisce il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro senza che questi debba giustificare la propria volontà di recedere, con l'unico obbligo di darne preavviso alla controparte o, in mancanza, di corrispondere a essa un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che spetterebbe per il periodo di preavviso. Il recesso può essere immediato (senza preavviso) se si verifica una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto. L'area della recedibilità ad nutum è stata progressivamente, ma non completamente, ridotta dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108 che riconoscono al lavoratore, in applicazione dei principi costituzionali, il sindacato formale e sostanziale del licenziamento sul presupposto dell'entità numerica dei lavoratori dipendenti addetti nell'impresa.