aggiotàggio

sm. [sec. XIX; dal francese agiotage]. Reato consistente nel produrre turbamento nel mercato dei valori o delle merci mediante la divulgazione di notizie false o tendenziose atte a causare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o dei valori di borsa. Il Codice Penale italiano all'art. 501 prevede la reclusione fino a tre anni e una multa pecuniaria; la pena viene raddoppiata quando il fatto sia commesso a favore d'interessi stranieri o se da esso derivino un deprezzamento della valuta nazionale, dei titoli di Stato o il rincaro di beni di largo consumo. La condanna comminata per il reato di aggiotaggio comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

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