adiecticiae qualitatis actiones

espressione latina (azioni che per la loro qualità sono aggiuntive). Nel diritto romano, azioni contro il pater familias, che il pretore consentiva quando si trattava di debiti del figlio o del servo contratti per negozi da lui autorizzati e dai quali aveva ricavato un profitto. Il pater familias doveva rispondere di tutto il debito se la sua autorizzazione copriva almeno un terzo della somma o se il figlio o il servo erano capi dell'azienda; rispondeva solo per il peculio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso; negli altri casi era obbligato all'esborso dei profitti ricavati dall'azienda nell'affare in cui era stato contratto il debito.

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