accessòrio

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Lessico

agg. e sm. [sec. XV; da accedere].

1) Agg., che si aggiunge a qualche cosa e la completa; di secondaria importanza (anche fig.): parte accessoria del vocabolo; prova accessoria; bene accessorio.

2) Sm., gener. al pl., elementi che hanno funzione di completamento e perfezionamento. In particolare, nella moda, gli articoli di vestiario che completano e guarniscono l'abbigliamento: borse, scarpe, cinture, sciarpe, cravatte, guanti, ecc. § In anatomia, si dice di ogni organo che completa la funzione di altri organi principali. In particolare, nervo accessorio, undicesimo paio di nervi cranici, con funzione esclusivamente motoria; nasce dal bulbo e dal midollo cervicale, attraversa il foro giugulare e si divide quindi in due rami, uno interno (accessorio del nervo vago) con il quale si anastomizza e uno esterno (nervo spinale). Innerva i muscoli della faringe, della laringe, del palato molle, del collo (muscolo sternocleidomastoideo) e del dorso (muscolo trapezio). § In mineralogia, è riferito a quei minerali presenti nelle rocce in quantità minime, così da non influire sulla loro classificazione. § Nella pratica bancaria, con operazioni accessorie si intende l'insieme dei servizi resi da una banca non aventi vera e propria natura creditizia ma volti a completare l'esercizio dell'attività creditizia e a favorire la clientela (per esempio, servizio delle cassette di sicurezza, depositi a custodia). § Nel linguaggio tecnico, ogni elemento singolo o complesso, concepito allo scopo di migliorare la funzionalità della macchina o dell'impianto cui viene collegato, spesso migliorando anche l'aspetto estetico. Termine talvolta usato quale sinonimo di attrezzatura nell'ambito delle macchine utensili.

Diritto

Fra le distinzioni dei beni che la dottrina enumera, in relazione alle diverse conseguenze giuridiche che ne possono derivare, vi è quella fra beni principali e beni accessori. La connessione tra i due beni, che conservano la loro individualità, per cui la legge applica alla cosa accessoria le medesime norme che regolano la principale, assume in diritto due figure specifiche: l'incorporazione e la pertinenza. Si ha incorporazione quando materialmente una cosa viene compenetrata in un'altra anche per un tempo limitato (per esempio, una statua incorporata in una nicchia). La pertinenza è invece un rapporto giuridico non materiale che si concreta nella destinazione di una cosa in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra (per esempio, scorte vive o morte rispetto a una industria). Si dicono diritti accessori quelli che presuppongono l'esistenza di diritti principali (diritti potestativi e di garanzia) e si trasmettono congiuntamente a questi.

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