Protezióne Civile

Indice

Definizione

Apparato organizzativo istituzionale preposto alla prevenzione e alla gestione di calamità naturali che recano gravi danni all'ambiente e alle persone. Pratiche di protezione civile ci sono sempre state in passato, anche se prive di quel coordinamento istituzionale che invece caratterizza le nazioni contemporanee. Grande impulso allo sviluppo di un'assistenza medica qualificata in situazioni d'emergenza venne dato dalla fondazione, nel 1864, della Croce Rossa svizzera e poi, nel 1928, di quella internazionale. Nei primi anni del Novecento, l'arrivo dell'acqua corrente nelle grandi metropoli permise il rafforzamento dei corpi dei pompieri. Durante la seconda guerra mondiale, la minaccia dei bombardamenti aerei spinse i governi europei a istituire un servizio di difesa civile che gestisse l'avvistamento antiaereo ma anche l'oscuramento di obiettivi, l'allarme, la protezione antigas, lo sfollamento dei centri urbani.

Diritto: cenni storici

In Italia la materia era regolata in origine dal R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, nel quale erano previsti i servizi di pronto soccorso in caso di disastri di varia natura. Il coordinamento e la direzione dei soccorsi erano di competenza del ministro dei Lavori Pubblici. Con la legge 8 dicembre 1970, n. 996 i poteri in materia di Protezione Civile venivano conferiti al ministro dell'Interno, il quale provvedeva, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della Protezione Civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite. Il servizio aveva modo di intervenire per la prima volta in occasione del terremoto del Friuli (maggio 1976), seguito a distanza di pochi anni da quelli della Val Nerina (1978) e dell'Irpinia (1980). Successivamente, con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, era istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile “al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. Il compito di promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni era affidato al presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al ministro per il coordinamento della Protezione Civile, che si avvaleva del Dipartimento della Protezione Civile. La citata legge n. 225 del 1992, nella parte in vigore, definisce attività di Protezione Civile quelle volte alla “previsione” e “prevenzione” delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi calamitosi. Un ulteriore provvedimento di riforma dell'organizzazione governativa (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) portava all'istituzione dell'Agenzia di Protezione Civile (dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile e sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno) alla quale erano trasferite le funzioni e i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di Protezione Civile svolti dalla Direzione Generale della Protezione Civile, dal Servizio antincendio del Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della protezione civile. Successivamente, al fine di assicurare un migliore coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile nel 2001, con il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con legge 9 novembre 2001, n. 401, le norme relative all'Agenzia di Protezione Civile erano abrogate e la determinazione delle politiche di Protezione Civile veniva affidata al presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi del citato decreto n. 343 nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano: il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile. Il presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, che promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni, l'attività di informazione alle popolazioni interessate nonché l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni, in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali. Il Dipartimento della Protezione Civile definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti legati all'ordine e alla sicurezza pubblica. Nell'ambito di un programma di difesa ambientale, sono state individuate come aree di intervento principale della Protezione Civile il rischio idrogeologico, il rischio sismico, il rischio vulcanico, il rischio derivante da lavorazioni industriali, il rischio nucleare.

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