vacazióne
Redazione De Agostini
sf. [sec. XIV; da vacare]. Compenso corrispondente al periodo di tempo impiegato da un professionista per conto del cliente o da un esperto incaricato dal giudice o da un pubblico funzionario. Il diritto di vacazione spettante al procuratore legale è contato a ore, pagate secondo le vigenti tariffe, col massimo di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o affare; all'ufficiale giudiziario spetta un diritto di vacazione di due ore per gli atti redatti nei giorni festivi e nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima dell'orario stabilito per le notificazioni.