travisaménto

sm. [sec. XVI; da travisare]. Atto ed effetto del travisare o del travisarsi § In diritto, travisamento dei fatti, vizio dell'atto amministrativo che rientra nell'ambito dell'eccesso di potere; si verifica quando l'atto è fondato su fatti inesistenti, oppure quando si presuppongono inesistenti dei fatti che sono invece sussistenti: è il caso, per esempio, di un'ordinanza d'urgenza di demolizione di un edificio perché lesionato e pericolante, mentre, invece, l'edificio in questione non è affatto lesionato o pericolante. L'eccesso di potere per travisamento dei fatti corrisponde, nell'ambito del diritto civile, al vizio dell'errore di fatto nel negozio giuridico.

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