scriminànte

agg. e sf. [ppr. di scriminare]. Termine comprensivo di tutte le situazioni rilevanti che escludono in diritto penale l'esistenza del reato anche quando un soggetto compie atti vietati dalla legge penale. In particolare fungono da scriminante le cause di giustificazione previste dal Codice (consenso dell'avente diritto, esercizio del diritto, adempimento del dovere, legittima difesa) che eliminano ogni illiceità, anche civile, del fatto compiuto, siano esse reali o putative; tutta una serie di altre scusanti che, pur escludendo il reato, possono lasciar sussistere un illecito civile o amministrativo (lo stato di necessità e l'uso legittimo delle armi); il caso fortuito, la forza maggiore o il costringimento fisico; l'errore di fatto nei delitti dolosi e l'errore di fatto non determinato da colpa nei delitti colposi; le cause personali (esimenti) di esclusione della pena (furti non punibili a carico dei prossimi congiunti, reati contro l'amministrazione della giustizia non punibili perché commessi per salvare la libertà o l'onore di sé o di un prossimo congiunto). La legge penale prende in considerazione anche le cause di giustificazione putative. Infatti, se il soggetto ritiene per errore che esista una circostanza di esclusione della pena, per esempio ritiene di agire in stato di legittima difesa a fronte di una minaccia erroneamente presunta, questa è comunque valutata a suo favore. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo, come nel caso di chi ferisce un supposto aggressore (art. 59 Codice Penale).

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