sanità
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; dal latino sanítas-ātis, da sanus, sano].
1) Stato di buona salute del corpo o della mente: ha perso la sanità; nel suo operare mostra una grande sanità di giudizio;sanità pubblica. Fig., solidità di principi morali: la sanità dei suoi costumi era oggetto di ammirazione.
2) L'esser salubre, il giovare alla salute: la sanità dell'ambiente contribuisce a tener lontane le malattie infettive.
3) Complesso istituzionale che presiede, con opportuno impiego di persone e mezzi, alla salute di una collettività.
Diritto: la sanità pubblica
Si definisce e si compendia nell'obbligo, da parte dello Stato, di conservare, difendere, recuperare e migliorare la salute di tutti i cittadini. L'importanza di questo compito sia per il singolo cittadino sia per tutta la compagine nazionale è riconosciuta dall'art. 32 della Costituzione, dove si afferma che “la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività”. Lo Stato ha operato in questo delicato settore con l'emanazione di varie leggi: una prima legge organica si ebbe in Italia nel 1865; essa fu sostituita nel 1888 (dopo l'infierire del colera dal 1884 al 1887) da una nuova legge (22 dicembre 1888, n. 5849) ben più completa, perché imponeva una prima organizzazione nei servizi sanitari, nell'esercizio delle professioni a essi attinenti, nei servizi di profilassi e d'igiene degli abitati e dei generi alimentari. Questa formulazione legislativa entrò in gran parte anche nel Testo Unico del 1934, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che inoltre faceva obbligo alle amministrazioni provinciali d'istituire nel capoluogo il laboratorio d'igiene e di profilassi, perché intervenisse a tutela della sanità pubblica nell'ambito della provincia. Nel 1956 una nuova legge (25 luglio 1956, n. 837) faceva obbligo alle scuole sia pubbliche sia private di mettere a disposizione del servizio medico-scolastico locali idonei per assolvere ai compiti di profilassi e di medicina preventiva. A questi servizi dovevano provvedere i comuni sotto la sorveglianza del Ministero degli Interni in collaborazione con quello della Pubblica Istruzione. Con la legge 13 marzo 1958, n. 296, veniva costituito il Ministero della Sanità con i seguenti compiti: provvedere ai servizi sanitari gestiti dalle amministrazioni civili dello Stato, escluse le amministrazioni autonome, quelle esercitate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; sovrintendere ai servizi sanitari affidati alle amministrazioni autonome dello Stato e degli enti pubblici e coordinare la loro attività in funzione di una loro maggiore organizzazione ed efficienza; emanare norme vincolanti per tutte le amministrazioni concernenti la sanità pubblica; vigilare su enti e istituti che svolgono attività sanitarie. La legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha modificato tutta la materia della tutela della salute, considerata nell'ambito di un servizio pubblico denominato servizio sanitario nazionale e rivolto ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale. Una prima fase della riforma è stata realizzata attraverso l'istituzione della SAUB (Struttura Amministrativa Unificata di Base), sostituita poi da una rete di Unità Sanitarie Locali (USL) che è stata definita dalla legge come “il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli ed associati, e delle comunità montane, i quali, in ambito territoriale determinato, assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale” e ha assorbito tutti i compiti in materia sanitaria, preventiva, di cura e di assistenza, provvedendo a erogare le prestazioni. Questa articolazione, stabilita con legge dello Stato, è stata ulteriormente sviluppata dalle singole leggi regionali, che hanno dettato le norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali. In tutta questa nuova organizzazione gli ospedali, che erano precedentemente considerati enti ospedalieri, sono divenuti “stabilimenti ospedalieri”, e cioè “strutture” delle Unità Sanitarie Locali. Questa importante legge di riforma, oggetto di critiche sia nell'impostazione organizzativa sia nella sua attuazione, è stata ulteriormente modificata, in completa attuazione dell'art. 32 della Costituzione sulla tutela della salute. Dopo un periodo di gestione straordinaria delle USL (legge n. 111 del 4 aprile 1991), nel 1992 è stata varata, con il decreto legislativo 502/92, una nuova riforma della sanità. Fermo restante l'obbligo per le regioni di partecipare al ripiano del proprio deficit sanitario e la regionalizzazione della sanità, le USL sono diventate Aziende Sanitarie Locali (ASL), con una loro ridefinizione territoriale, e hanno assunto compiti e funzioni distinti da quelli delle Aziende ospedaliere, modificando profondamente la struttura della riforma sanitaria del 1978, che aveva inglobato gli ospedali nelle USL e tendeva all'integrazione di tutte le strutture sanitarie esistenti sul territorio. Tuttavia né tale intervento, né il successivo, attuato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, hanno fatto raggiungere i risultati sperati. Un passo significativo è stato compiuto con l'approvazione della legge 30 novembre 1998, n. 419, contenente la delega al governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale destinato, nel rispetto delle competenze trasferite alle Regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute, completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che, nel modificare il suddetto decreto n. 502 del 1992, ha stabilito che la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività deve essere garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale. L'attuazione delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa (cosiddette "leggi Bassanini"), recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, ha portato nel 2001, in corrispondenza con la fine della legislatura, alla soppressione del Ministero della Sanità e all'istituzione del Ministero della Salute. Alla nuova struttura competono gli indirizzi generali e il coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della malattie umane; la prevenzione, la diagnosi e la cura delle affezioni animali; la programmazione sanitaria di rilievo nazionale, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività regionali; i rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea; la ricerca scientifica in materia sanitaria; la tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, il controllo e la vigilanza sui farmaci, le sostanze e i prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; l'organizzazione dei servizi sanitari e la regolamentazione delle professioni sanitarie; la polizia veterinaria; la tutela della salute nei luoghi di lavoro. In virtù delle nuove norme il Servizio Sanitario Nazionale deve assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse. Un ruolo importante devono svolgere le Regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, che elaborano proposte per la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale, con riferimento alle esigenze del proprio territorio. Il Piano Sanitario Regionale rappresenta invece il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale. Il carattere territoriale del nuovo assetto è dimostrato anche dal fatto che le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, assicurano i livelli di assistenza necessari. Dal canto loro le Aziende Sanitarie Locali hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Le Aziende informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie, e agiscono mediante atti di diritto privato. LeRegioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione, cioè di quella struttura operativa dell'Azienda Sanitaria Locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo gli obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda Sanitaria Locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, e con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è rappresentato da: prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; da prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria; da prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. Per quanto riguarda il personale sanitario, la dirigenza è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e il rapporto è caratterizzato dal principio di esclusività (la cosiddetta attività libero-professionale intramuraria). Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario definito contrattualmente. Contrapposta a questa è invece l'attività extramuraria che comporta, per coloro i quali hanno esercitato tale opzione, la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
Diritto: "Delitti contro la sanità e integrità della stirpe"
Atti che il codice fascista Rocco qualificava come “reati contro la stirpe”. Essi erano: aborto, procurata impotenza alla procreazione, contagio di sifilide e blenorragia. La codificazione di questi reati e la loro perseguibilità partivano da considerazioni etiche e da orientamenti politici tipici del regime fascista, che pretendeva di giustificarli con l'interesse dello Stato al potenziamento demografico da un punto di vista etnico-nazionalistico.
Militaria: sanità militare
Il servizio che presiede alla cura della salute fisica dei militari (sanità militare) ha origine molto antica poiché si ritrovano elementi di organizzazione sanitaria già nell'esercito romano. L'attuale corpo della sanità militare sovrintende a una complessa organizzazione che va dagli ospedali territoriali alle infermerie di reparto. La sanità militare ha particolare importanza in guerra e si avvale allora di un insieme di stabilimenti, dal posto di medicazione all'ospedale, attraverso le sezioni di sanità, il treno-ospedale, la nave-ospedale, ecc. Gli ufficiali medici sono reclutati attraverso l'Accademia di Sanità Militare Interforze e tramite l'espletamento di pubblici concorsi.