ricettìzio
Redazione De Agostini
agg. [dal latino tardo recepticíus, da recipĕre, ricevere]. Che si riferisce alla ricezione, specialmente nel linguaggio giuridico: dichiarazione ricettizia, quella fatta da una parte soltanto, che deve essere ricevuta da una determinata persona per produrre effetto. La dichiarazione si dice invece non ricettizia quando produce effetto non appena la volontà si sia comunque esteriorizzata. § In diritto canonico, chiese ricettizie, quelle in cui l'amministrazione e la partecipazione alle rendite a esse annesse spettano, pro rata, a coloro che sono addetti al loro servizio (“partecipanti”). Sono, di regola, enti morali a carattere collegiale, organizzati a massa communis, senza prebende.