quotazióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIX; da quotare].
1) Valore corrente di una merce; anche corso del cambio di una divisa estera; valore corrente o corso di un dato titolo obbligazionario o azionario.
2) Nello sport, e specialmente nell'ippica, attribuzione di una determinata quota in funzione delle scommesse e valore di tale attribuzione.
3) Fig., apprezzamento, considerazione di cui gode una persona: la quotazione del giovane pittore è in ascesa.
4) Nel disegno tecnico, sinonimo di quotatura.
Economia
In borsa, oggetto del mercato ufficiale sono soltanto i titoli e i valori che siano stati ammessi alla quotazione. L'ammissione di diritto spetta ai titoli del debito pubblico, a quelli garantiti dallo Stato e alle cartelle di credito fondiario. I titoli emessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni sono ammessi con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa col ministro degli Interni, sentito il Comitato nazionale per le società e la borsa (CONSOB); con il decreto ministeriale 28 dicembre 1956 sul ristabilimento del mercato libero dei cambi sono ammesse di diritto anche le valute estere determinate dallo stesso decreto. Sull'ammissione dei titoli di società ed enti nazionali ed esteri delibera la CONSOB sentiti la Deputazione di borsa e il Comitato direttivo degli agenti di cambio. L'autorizzazione governativa è richiesta per l'ammissione dei titoli emessi dagli Stati esteri o da enti internazionali. Dal 19 dicembre 1984, data di emanazione del regolamento da parte della CONSOB, l'ammissione alla quotazione in borsa è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti; 1) salvo deroga concessa dalla CONSOB, il capitale netto deve essere maggiore di 50 miliardi per le società bancarie e assicurative, di 10 miliardi per le altre; 2) il risultato economico dei tre esercizi precedenti deve essere positivo; 3) almeno il bilancio dell'ultimo esercizio deve essere accompagnato dalla relazione di certificazione.