purgazióne

sf. [sec. XIV; da purgare]. Atto ed effetto del purgare. Fig., espiazione: purgazione dei peccati. § Nel Medioevo, prova presentata dall'imputato per dimostrare la sua innocenza quando il reato non risultava provato appieno; poteva essere vulgaris, se si trattava di processo civile; canonica, se il processo era ecclesiastico. La purgazione vulgaris s'identificava con il duello, la prova dell'acqua fredda o calda, il ferro rovente e altre consimili. La purgazione canonica nella solenne proclamazione della propria innocenza fatta da un ecclesiastico accusato di un delitto. L'accusato giurava chiamando a testimone della sua innocenza Dio stesso e la sua dichiarazione era suffragata da un gruppo di compurgatores che confermavano la sua innocenza. § Purgazione delle ipoteche, definizione esistente nell'antico Codice italiano del 1865 per significare la liberazione di un bene dalle ipoteche di cui era gravato da parte dell'acquirente.

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