procedimènto
IndiceLessico
sm. [sec. XIV; da procedere].
1) Azione, modo del procedere: il procedimento dei fatti, degli eventi, svolgimento, corso.
2) Metodo o criterio che si segue per risolvere un problema teorico o realizzare uno scopo pratico.
Diritto: procedimento amministrativo
Serie di atti compiuti da un unico soggetto o, più frequentemente, da più soggetti, articolati in più fasi e collegati da uno scopo unitario, consistente nell'emanazione di un provvedimento. Si distinguono nel procedimento tre fasi: preparatoria, riservata all'acquisizione dei pareri e all'espletamento della necessaria istruttoria; deliberativa, caratterizzata dalla pronuncia del procedimento amministrativo; integrativa dell'efficacia, concernente il superamento dei controlli previsti dall'ordinamento. La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha disposto organicamente delle nuove norme in materia di procedimento amministrativo. Nella legge si afferma il principio dell'economicità, dell'efficacia e della pubblicità dell'attività amministrativa. Nel caso in cui il procedimento amministrativo segua obbligatoriamente a un'istanza, o debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso. Ciascun tipo di procedimento deve essere concluso entro un termine prestabilito (pari a 30 giorni se non diversamente previsto) che decorre dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte o dal suo inizio di ufficio. Ogni provvedimento amministrativo deve contenere, salvo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, una motivazione che indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento e dell'adozione del provvedimento finale. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa deve provvedere ad assegnare a sé o ad altro dipendente subordinato la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a chiunque vi abbia interesse. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale sono indicati: l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Se la comunicazione personale non è possibile si provvede con mezzi di pubblicità idonea allo scopo. Ogni soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Questi e il destinatario degli effetti diretti del procedimento hanno diritto: di prendere visione degli atti del procedimento salvo per i documenti coperti dal segreto di Stato o dal divieto di divulgazione; di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.