privato
IndiceLessico
agg. e sm. (f. -a) [sec. XIII; dal latino privātus, pp. di privāre, privare].
1) Agg., che riguarda la singola persona in sé, considerata priva di responsabilità sociali, civili e politiche: cittadino privato; vita privata, quella che si svolge al di fuori delle specifiche funzioni politiche o professionali. Per estensione, che compete al singolo individuo, personale, particolare: interesse privato; affari privati; proprietà privata. Spesso contrapposto a pubblico, cioè a quanto appartiene allo Stato e ad altri enti collettivi: impresa privata; il settore privato dell'economia; scuola, polizia privata; diritto privato, quello che prende in considerazione interessi individuali o particolari.
2) Che appartiene a una ristretta cerchia di persone: strada privata; che avviene tra pochi intimi: celebrare una cerimonia in forma privata; colloquio privato. Frequente la loc. in privato, nell'intimità, escludendo gli estranei.
3) Sm., persona singola o semplice cittadino che non ricopre cariche pubbliche: dalla riunione sono esclusi i privati.
4) In senso storico, sul modello dello spagnolo privado, il ministro favorito dal re di Spagna.
5) Ant., latrina; fogna.
Diritto
Il diritto privato si distingue da quello pubblico, che ha per oggetto interessi sociali o generali. Le norme del diritto privato hanno un'impronta di libertà, perché lasciano sempre ai soggetti un certo margine di autonomia. Dove la norma diventa obbligante essa svela le connessioni che necessariamente anche il diritto privato ha con il diritto pubblico: per esempio, il diritto delle persone e il diritto di famiglia sono così connessi con il diritto pubblico che alcuni autori non esitano ad aggregarli a esso. Oggetto del diritto privato sono tutte le norme che regolano i rapporti tra privati, e cioè i singoli individui e le persone giuridiche private. Anche lo Stato e gli enti pubblici possono soggiacere alle norme del diritto privato e questo avviene quando lo Stato o l'ente pubblico si mettono sullo stesso piano del privato stipulando con esso dei contratti, delle convenzioni, ecc.: per esempio, il Comune che affitta uno stabile da un privato per adibirlo a scuola, soggiace al diritto privato; diverso è invece il caso in cui lo Stato requisisce lo stabile: è allora il privato che deve soggiacere al diritto pubblico. Concernono il diritto privato alcuni aspetti di altri rami dell'ordinamento giuridico: diritto costituzionale, per quanto concerne i diritti e i doveri del singolo cittadino dettati nella Costituzione; amministrativo, per le tutele giuridiche assicurate dalla legge ai diritti dei privati e ai loro interessi nei confronti della pubblica amministrazione; processuale, in quanto contiene le norme formali con le quali il privato può accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi; penale, in quanto, se da un lato esso limita la libertà individuale, per altro lato offre le garanzie necessarie all'individuo per la salvaguardia del suo diritto alla difesa e all'equanimità del giudizio.