perquisizióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; dal latino tardo perquisitío-ōnis, da perquirĕre, cercare attentamente]. Atto ed effetto del perquisire: eseguire, subire una perquisizione.
Diritto
La perquisizione è un atto istruttorio regolato dal diritto processuale penale, consistente nella facoltà del giudice, o della polizia giudiziaria da lui delegata, di ricercare su persone (perquisizione personale) o in luoghi (perquisizione locale) cose pertinenti al reato ovvero di ricercare in un luogo l'imputato o l'evaso. La perquisizione personale è ammessa solo se vi è decreto del giudice e nei soli casi e modi previsti dalla legge. L'autorità di pubblica sicurezza può procedere autonomamente a perquisizione nei casi di flagranza di reato e di evasione. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. Nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.