pedofilìa

Indice

Lessico

sf. [pedo-+-filia]. Perversione sessuale consistente in un'attrazione verso individui sessualmente immaturi.

Diritto

In seguito a numerosi episodi di cronaca si è resa necessaria la predisposizione di una serie di misure di contrasto nei confronti dello sfruttamento sessuale dei minori. Presentato in Parlamento dall'onorevole Rizza nel maggio 1996, anche sulla spinta dell'emozione suscitata nell'opinione pubblica dai sempre più frequenti casi di violenze in danno di fanciulli e adolescenti, il testo è divenuto legge dello Stato con una certa celerità ed è stato approvato in via definitiva nel 1998. Meglio nota come legge antipedofili, la legge 3 agosto 1998, n. 269, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, introduce nel nostro ordinamento un nuovo complesso di fattispecie delittuose rientranti nella categoria dei “delitti contro la persona” in senso ampio e più precisamente contro la “personalità individuale”. Vengono in particolare considerate quali nuove forme di riduzione in schiavitù, come enuncia l'intitolazione della suddetta legge 3 agosto 1998, n. 269, lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in violenza dei minori. Con l'introduzione nel Codice Penale degli articoli da 600-bis a 600-septies viene punito chiunque sfrutta o induce alla prostituzione; chi produce, fa commercio o detiene materiale pornografico con minori; chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (i cosiddetti sex-tours). Novità importante, anche essa legata strettamente a avvenimenti di cronaca, è la previsione dell'articolo 600-ter del codice penale che punisce chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca divulghi o pubblicizzi materiale pornografico con minori nonché distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. Viene quindi regolamentato anche quello spazio, fino a ora utilizzato impunemente dai pedofili, che è la rete Internet. Il legislatore, però, non ha voluto soltanto creare le fattispecie criminose qui rapidamente analizzate, ma ha voluto introdurre una serie di norme di contorno che favoriscano la polizia giudiziaria nelle attività di indagine ai fini della scoperta dei reati in questione, quali p. es.: intercettazioni telefoniche, acquisto simulato di materiale pornografico, attivazione di “siti trappola” su Internet. Per scoraggiare o tentare di scoraggiare i “viaggi del sesso” è stato introdotto l'obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri, di stampare su programmi e depliant propagandistici, nonché nei cataloghi generali o relativi a destinazioni particolari, l'avvertenza che la legge italiana punisce, con la pena della reclusione, i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Le pene detentive previste dai nuovi articoli del Codice Penale variano da un minimo di sei mesi ad un massimo di 20 anni, a seconda del reato, salvo l'applicabilità di circostanze aggravanti, attenuanti e pene accessorie (anche esse stabilite dalla legge in oggetto), mentre le pene pecuniarie vanno da tre a 500 milioni di lire. Ultima, ma non meno importante, annotazione è che le somme derivanti dalle multe irrogate, il denaro confiscato e quello derivante dalla vendita dei beni confiscati in seguito all'applicazione della legge sulla pedofilia confluiscono a un apposito fondo destinato sia a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati sopra esaminati, sia al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili di tali reati, facciano un'apposita richiesta. Nel 2002 è stato fatto un ulteriore passo in avanti nella lotta alla pedofilia con la ratifica, da parte dello Stato italiano, dei protocolli opzionali alla citata Convenzione dei diritti del fanciullo. I protocolli, stilati a New York il 6 settembre 2000, contengono norme sulla vendita, la prostituzione e la pornografia avente ad oggetto bambini e sono stati recepiti nel nostro ordinamento con legge 11 marzo 2002, n. 46.

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