ordinaménto
IndiceLessico
sm. [sec. XIII; da ordinare].
1) Atto dell'ordinare; insieme delle operazioni necessarie per ordinare qualche cosa: curare l'ordinamento di uno schedario. Più spesso, l'effetto dell'ordinare e il modo in cui qualche cosa è ordinata; disposizione secondo un dato ordine: l'ordinamento dell'universo; l'ordinamento amministrativo di una regione.
2) Complesso di norme che regolano un organismo o un'attività; statuto, regolamento: l'ordinamento legislativo dello Stato; ordinamento scolastico, militare, ecc.; al pl., frequentemente come titolo di particolari disposizioni costituzionali in determinati periodi storici: gli ordinamenti di giustizia di Firenze. Per estensione, società ordinata secondo determinate regole; ente, istituzione: lo Stato è il principale ordinamento giuridico.
3) Ant., prescrizione superiore, comando, ordine.
Algebra
Un ordinamento in senso stretto di un insieme A è una relazione non riflessiva, antisimmetrica e transitiva definita su A. La relazione di inclusione propria tra i sottoinsiemi diun insieme I è un ordinamento in senso stretto dell'insieme P(I) delle parti di I (nessun insieme è parte propria di se stesso; se, dati due sottoinsiemi, il primo contiene propriamente il secondo, non potrà mai accadere viceversa; se B è incluso in C e C lo è in D, allora B è incluso in D). Anche la relazione “maggiore di” è un ordinamento in senso stretto dei numeri. Se nel primo caso si considera la relazione di inclusione anche impropria (cioè, anche l'uguaglianza), e nel secondo la relazione di “maggiore o uguale”, si ha un ordinamento in senso lato, cioè una relazione riflessiva, antisimmetrica, transitiva, che converrà denotare in ogni caso con il simbolo di “maggiore o uguale”: ≥ (l'antisimmetria si enuncia così: se a≥b, e b≥a, allora a=b). Si hanno diversi tipi di ordinamento: si ha un ordinamento parziale se esistono elementi inconfrontabili, a e b, tali cioè che né a≥b, né b≥a. Questo è il caso dell'ordinamento dei sottoinsiemi di un insieme secondo inclusione. Si ha ordinamento totale o lineare se, dati due elementi a e b, vale una delle tre condizioni: o a=b, o a>b, o b>a. Un ordinamento totale di un insieme A si chiama un buon ordinamento quando accada che ogni sottoinsieme di A possieda un primo elemento, cioè un elemento che precede tutti gli altri. L'insieme, infinito, N dei numeri naturali è bene ordinato se si assume come ordinamento l'ordinaria grandezza (vedi ancheordinale). Esiste anche la nozione di preordine, in cui valgono le proprietà di riflessività e di transitività, ma non valgono necessariamente né le proprietà di simmetria né di antisimmetria.
Informatica
È l'atto ed effetto del disporre i dati che costituiscono oggetto di elaborazione secondo una sequenza determinata da un criterio specificato di volta in volta. In genere queste operazioni, effettuate da specifici algoritmi, provvedono a riorganizzare l'informazione e sono utili per confrontare due archivi (file), per identificare elementi della stessa categoria, per effettuare ricerche simili a quelle realizzate con un dizionario. Esse fanno riferimento alle strutture dei dati (i cui elementi sono vettori, matrici, liste, tabelle, grafi, alberi) che nella memoria principale possono essere sequenziali, sequenziali concatenate (tramite un puntatore che indirizza all'elemento successivo) o complesse (tramite diversi puntatori che possono rappresentare un albero, un grafo, ecc.). Nelle memorie di massa le operazioni di ordinamento riguardano i record (elementi degli archivi) e gli archivi stessi, dotati di appropriate identificazioni (chiave, riferimenti per le testine di lettura/scrittura, ecc.).
Storia: istituzioni medievali
È noto come ordinamento di giustizia un complesso di norme costituzionali e penali stabilite per il comune di Firenze nel 1293. Legate al nome di un nobile sostenitore della causa popolare, Giano della Bella, esse sancirono pene particolari contro i magnati oppostisi alla lotta di emancipazione politica condotta dalla borghesia e decretarono che il governo della città non potesse essere esercitato se non da cittadini iscritti a una delle “Arti” o corporazioni di mestiere (vedi anche artigianato e corporazioni). Queste ultime dagli ordinamenti di giustizia furono fissate a 21, di cui 7 maggiori, 5 mediane, 9 minori, ciascuna con un proprio priore. Fra esse era accordata preminenza alle “Arti” maggiori e mediane, garantendo così il controllo del “popolo grasso” e della media borghesia sul comune. Il collegio dei 12 priori delle “Arti” più importanti divenne il massimo organo di governo cittadino, il cui vero capo fu il gonfaloniere di giustizia, magistrato che era stato affiancato ai priori per controllare l'applicazione degli ordinamenti.
Diritto
Nel campo giuridico, il concetto di ordinamento indica, in generale, un complesso organizzato di organi e di relative competenze. Il titolo della parte II della vigente Costituzione è “Ordinamento della Repubblica”; il titolo della Sezione I del Titolo IV è “Ordinamento giurisdizionale”. Sono poi previsti l'“ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione” (art. 117 Costituzione), e si afferma anche che “l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni” (art. 11 Costituzione). Né mancano altre norme di legge ordinaria che prevedono questo concetto. Valga, per tutti, il R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 61: “Ciascun consorzio universitario... ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento”. Dalle norme riportate, il concetto di ordinamento appare quindi come il complesso delle norme che disciplinano una serie organizzata di soggetti e di relative competenze. Si deve qui però aggiungere che il concetto di ordinamento è stato oggetto di accurati studi in sede di teoria generale del diritto. Per alcuni, ogni istituzione sociale assume una individualità obiettiva, e quindi ogni istituzione è fonte originaria di diritto; per altri ogni ente o corpo sociale è una istituzione e vi sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni. Le istituzioni si creano un ordinamento giuridico proprio, interno, che è diverso da quello a essi attribuito dallo Stato e che talvolta non si limita a integrare quest'ultimo, ma gli si contrappone. In altre parole, quindi, l'ordinamento giuridico non sarebbe il complesso delle norme statali; ma esso troverebbe la prima caratterizzazione nella istituzione, cioè nel corpo sociale. Queste tesi, che divergono in alcuni punti dalle norme precedentemente indicate, costituiscono la concezione “istituzionale” del diritto, rispetto all'altra concezione, “normativa”. Ora, questi studi e questi approfondimenti di teoria generale appaiono senz'altro degni di attenzione e integrano e completano la concezione normativa del diritto. Si pensi, come dimostrazione di ciò, all'ordinamento sportivo, che ha proprie regole, propri giudici, propri procedimenti processuali e specifiche sanzioni, diverse ovviamente da quelle che sono irrogate dai giudici statali. Quanto all'ordinamento giudiziario si intende con esso quel complesso di organi e competenze concernenti i magistrati ordinari (art. 102 Costituzione). Infatti la magistratura, secondo l'art. 104, costituisce un “ordine autonomo” e le norme sull'ordinamento giudiziario attribuiscono al Consiglio Superiore della magistratura pari poteri concernenti le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 106 e seguenti). Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.