ne bis in idem
Redazione De Agostini
loc. latina (propr. non due volte nella stessa cosa). Norma giuridica indicante che per lo stesso affare, penale o civile, il processo è unico. In conseguenza di questo principio, se vi è stata sentenza irrevocabile nei confronti di un imputato, non può iniziarsi o proseguirsi altra azione penale contro di lui per il medesimo fatto; in procedura civile, qualora vi sia processo già pendente per la stessa questione, la parte può eccepire la litispendenza e, qualora vi sia già stata una sentenza passata in giudicato, far valere esclusivamente il giudizio prima formatosi.