nòtte

Indice

Lessico

Sf. [sec. XIII; latino nox noctis].

1) La parte del giorno solare compresa convenzionalmente fra il tramonto e l'alba, opposta quindi al giorno inteso in senso stretto quale intervallo dall'alba al tramonto. La durata della notte dipende dalla latitudine e dall'epoca dell'anno: di notte; durante la notte; l'una, le tre di notte, dopo la mezzanotte (invece, secondo il vecchio tipo di numerazione oraria: due ore di notte, due ore dopo l'avemaria del tramonto); domenica notte, la notte che segue la domenica; invece la notte del lunedì, quella che segue o precede il lunedì (precisando: la notte tra domenica e lunedì); ieri, domani notte; la notte scorsa; la notte ventura; questa notte, stanotte; notte inoltrata; di prima notte, nella prima parte della notte; giorno e notte, in continuazione. Con il valore di “nottata” e, in particolare, con riferimento al modo in cui la si trascorre: notte limpida, umida, tempestosa; notte tranquilla, ansiosa; notte di terrore;notte bianca o in bianco, trascorsa senza dormire; notte agitata, dal sonno inquieto; da notte, di quanto si usa per il riposo notturno: camicia da notte; buona notte!, buonanotte.

2) Mancanza di luce, tenebre, oscurità, come carattere specifico di questa parte del giorno: notte fitta, fonda, buio pesto; nel cuor della notte, nel periodo più scuro; sul far della notte, all'imbrunire; far notte, di persone che si attardano fino al sopravvenire dell'oscurità; fig. popolare: peggio che andar di notte, assai peggio, specialmente per significare che aumentano i guai e le difficoltà.

3) Con vari sensi figurati connessi al carattere di oscurità: l'eterna notte, la morte; condannare alla notte perpetua, alla cecità; la notte dei tempi, l'oblio o l'incertezza che avvolgono i periodi trascorsi da lungo tempo; la notte dello spirito, le tenebre dell'ignoranza.

Diritto penale

In diritto penale, l'aver commesso il reato durante le ore notturne può costituire una sua aggravante. Secondo le norme della procedura penale, la perquisizione presso il domicilio non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto una deroga alla norma.

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