Lessico

sf. [sec. XIV; da mediare]. Opera esercitata da una persona, da un ente, ecc., per favorire l'accordo tra altre persone o enti e appianare i contrasti che le dividono: la mediazione delle Nazioni Unite nel conflitto arabo-israeliano. In particolare, l'azione del mediatore di commercio che facilita la stipulazione di un contratto tra venditore e compratore: con la sua mediazione abbiamo concluso un buon affare; per estensione, la provvigione spettante come compenso al mediatore. § È l'atto dell'elemento posto tra due termini o due esseri a fungere tra loro da intermediario; in una dialettica onnicomprensiva del mondo, tutti i termini hanno la funzione di mediazione tranne il primo e l'ultimo. Nella dottrina cattolica per mediazione s'intende l'azione di Cristo fra Dio Padre e il mondo.

Diritto civile

Il Codice Civile definisce mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. L'attività così descritta ha, come contenuto minimo, la semplice segnalazione a una parte della reale possibilità di concludere un affare. Ma l'attività di mediazione può anche essere più ampia e complessa e consistere in una vera e propria opera di persuasione diretta alla concretizzazione dell'affare. Pertanto, secondo un'estensiva interpretazione dell'art. 1754, mediatore è non solo colui che mette in relazione due soggetti ma anche chi si interpone fra essi – già in contatto – e li induce alla conclusione di un affare. Il mediatore ha diritto, se l'affare si conclude per effetto del suo intervento, a una provvigione da ciascuna delle parti. Tale provvigione se non è stabilita da accordo, da tariffe professionali o da usi, è determinata dal giudice secondo equità. Il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive nel termine di un anno. Salvo patto contrario, il mediatore, anche se l'affare non viene concluso, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e può far valere tale diritto presso colui che lo ha incaricato. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze di cui viene a conoscenza, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare e inoltre risponde dell'autenticità della sottoscrizione degli atti trasmessi per suo tramite e dell'ultima girata, se si tratta di titoli di credito. Se è un mediatore professionale, deve conservare campioni della merce venduta; rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati; annotare su un apposito libro i dati essenziali dei vari contratti stipulati col suo intervento. L'omissione da parte del mediatore dei predetti obblighi comporta la sua punizione con l'ammenda e, nei casi più gravi, la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Il Codice Civile non opera alcuna distinzione tra la figura del mediatore professionale e quella del mediatore estemporaneo. La figura del mediatore professionale è presa in considerazione dalla legge del 3 febbraio 1989, n. 39, che stabilisce obblighi e incompatibilità per l'esercizio professionale dell'attività di mediatore.

Diritto internazionale

La mediazione si configura come un intervento di terzi nel conflitto di interessi fra due o più soggetti internazionali, avanzando proposte per la sua soluzione. Tale mediazione ha l'intento di bloccare il pericolo di conflitti armati e di assicurare allo Stato che accetta la soluzione l'appoggio di organizzazioni internazionali, mentre per la parte che rigetta le proposte avanzate potrebbe prospettarsi l'eventualità di sanzioni: un esempio di mediazione andata a buon fine è stata quella operata dalla Santa Sede nel contrasto fra Inghilterra e Portogallo per i territori dell'Africa orientale (1890).

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