maternità

Indice

Lessico

sf. [sec. XVII; da materno].

1) L'esser madre: desiderio di maternità; la vita della donna è condizionata dalla maternità. Per estensione, gravidanza, parto: ha avuto una maternità difficile. Fig., il rapporto affettivo che lega la madre al figlio; anche l'istinto materno degli animali.

2) Reparto ospedaliero riservato alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere.

Diritto

Il diritto italiano stabilisce che la maternità può essere dichiarata giudizialmente “provando l'identità fra colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna che si assume essere la madre”. L'azione di dichiarazione giudiziale di maternità è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Diversamente, qualsiasi indagine al riguardo è espressamente vietata. La dichiarazione giudiziale di maternità può essere proposta dal figlio e, dopo di lui, dai suoi discendenti legittimi se egli è morto in età minore. L'azione nei riguardi del figlio è imprescrittibile. L'azione di dichiarazione giudiziale di maternità può essere promossa, nell'interesse del minore o dell'interdetto, da chi esercita la potestà o dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta, infatti, di azione particolarmente delicata, e in caso d'inammissibilità, la legge commina contro colui che l'ha iniziata una pena pecuniaria. L'ammissibilità dell'azione, infatti, viene preventivamente esaminata in Camera di Consiglio dal tribunale il quale, assunte sommarie informazioni, provvede, con decreto, sulla sola ammissibilità. Si svolge, quindi, un giudizio di merito la cui sentenza, se dichiara la filiazione, produce gli effetti del riconoscimento. Il figlio riconosciuto con sentenza entra nella famiglia e verso di essa assume i relativi obblighi e diritti. Tuttavia il giudice con la sentenza di dichiarazione della maternità può dare particolari provvedimenti per la sua educazione e istruzione. § Alle lavoratrici madri sia i contratti collettivi sia leggi speciali assicurano la conservazione del posto di lavoro, mediante divieto di licenziamento durante la gravidanza e per il periodo di un anno successivo alla maternità; un particolare regime offre alla lavoratrice madre notevoli possibilità e agevolazioni nell'allevamento dei figli. Le norme a tutela della maternità sono state raccolte, organicamente, in un testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Accanto alle disposizioni concernenti la tutela della salute delle donne lavoratrici sono stati previsti anche sostegni di natura economica e misure di carattere previdenziale (contribuzione figurativa), erogati in relazione al tipo di lavoro svolto.

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