manicòmio

sm. [sec. XIX; dal greco manía, pazzia+-comio]. Nome degli istituti pubblici o privati che provvedono alla custodia e alla cura delle persone affette per qualsiasi causa da alienazione mentale quando siano pericolose a sé o agli altri. Per estensione, luogo in cui regnano chiasso, disordine, confusione: quella scuola è un manicomio. Fig., cose da manicomio, incredibili, senza senso. § La disciplina giuridica dei manicomi e degli alienati, per molto tempo basata sulla legge 14 febbraio 1904, n. 36, è stata modificata con la legge 13 maggio 1980 (“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”) rivolta a superare il sistema degli ospedali psichiatrici. L'art. 34 demanda alle Regioni l'istituzione, nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, di specifici servizi a struttura dipartimentale che svolgano funzioni preventive, curative e riabilitative, relative alla salute mentale. È previsto che le cure siano prestate in condizioni di degenza solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio è di competenza del sindaco e deve essere preceduto dalla convalida della proposta da parte di un medico dell'Unità Sanitaria Locale ed essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare.

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