insider trading
loc. inglese (propr. commercio dei ben introdotti) usata in italiano come sm. Operazione su titoli borsistici condotta con largo profitto grazie all'uso più o meno lecito di informazioni riservate. § In diritto, illecito penale di natura economica. La fattispecie penale dell'insider trading colpisce chi, grazie alle informazioni privilegiate in suo possesso, compie operazioni su valori mobiliari pregiudicando il principio della parità di condizioni fra gli investitori e quindi anche la fiducia di questi ultimi nei mercati mobiliari. La legge fa divieto di acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio. Per informazione riservata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.