incompetènza
sf. [sec. XIV; da incompetente]. L'essere incompetente. § Nel diritto processuale, mancanza della capacità obiettiva specifica del giudice o dell'organo giudicante circa la materia sottoposta dalle parti al loro giudizio. Tale incompetenza può essere: funzionale, se riguarda la natura dell'attività che il giudice è chiamato a esercitare in quel processo; obiettiva, se concerne il valore della causa o la natura del suo oggetto; soggettiva, se inerente a determinate persone soggetti di quel rapporto processuale; territoriale, se riferita alla giurisdizione del giudice in causa. In diritto amministrativo l'incompetenza si definisce “difetto di potestà” da parte dell'autorità, che ha emesso un dato atto, per cui questo risulta illegittimo. È relativa, se l'autorità ha solo esorbitato dai limiti della propria competenza invadendo quelli di altra autorità con mansioni non differenti dalle sue; assoluta, se il potere di cui sono state violate le attribuzioni è di ordine diverso.