immigrazióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIX; da immigrare].
1) Atto, effetto dell'immigrare; afflusso di popolazione in un dato territorio: immigrazione di massa, immigrazione interna. Anche il complesso degli individui immigrati: l'immigrazione è notevolmente aumentata. Per estensione, trasferimento di capitali all'estero. Anche insediamento di una specie di animali o vegetali in una regione dove prima non esisteva.
Statistica
Quale fenomeno opposto all'emigrazione e conseguente a esso (ogni emigrazione da un territorio implica ovviamente l'immigrazione in un altro) ne ha le stesse caratteristiche (può essere, cioè, internazionale o interna, volontaria o coatta, organizzata, temporanea o permanente, stagionale) ed è determinata da cause analoghe (politiche, religiose, razziali e soprattutto economiche). La sua entità si può misurare mediante il tasso o quoziente di immigrazione o tasso immigratorio, ottenuto rapportando il numero degli immigrati in un dato territorio, in un dato periodo di tempo, alla popolazione media di quel territorio in quel periodo. All'immigrazione si deve in gran parte il popolamento di diverse regioni del globo, di continenti addirittura. Nel sec. XIX, Paesi extraeuropei, ricchi di terre fertili e di risorse naturali, ma scarsamente popolati, hanno incoraggiato con ogni mezzo l'afflusso di manodopera dal Vecchio Mondo sovrappopolato. È il caso degli Stati Uniti d'America che dal 1850 al 1921, anno in cui, con il Quota Act, modificato nel 1924, veniva pienamente attuata una politica anti-immigratoria tesa a difendere il mercato nazionale del lavoro, accolsero più di 31 milioni di immigrati, oltre 27 milioni dei quali europei. Nello stesso periodo affluirono in Canada ca. 3,6 milioni di persone (nel 1920 risiedevano in tale Paese 8,4 milioni di persone, 3 milioni dei quali di origine inglese e 1,6 milioni di origine francese). L'Oceania, destinazione nei primi decenni del sec. XIX di un particolare tipo di immigrazione forzata, quella dei criminali britannici ivi deportati, contava nel 1861 ca. 1,2 milioni di abitanti, il 75% dei quali immigrati. Altri tipici Paesi di immigrazione furono l'Argentina e il Brasile che, dal 1850 al 1950, accolsero complessivamente 11,8 milioni di immigrati dagli altri continenti. Nel sec. XX, anche in Europa si è verificata una grossa immigrazione dai Paesi cosidetti del Terzo Mondo, soprattutto, verso la Francia negli anni precedenti la II guerra mondiale, verso la Svizzera, la Germania, la Gran Bretagna nei decenni successivi, e negli anni Ottanta anche verso gli altri Paesi europei industrializzati, come l'Italia. A partire dall'ultimo decennio del sec. XX, dopo la caduta del muro di Berlino, i Paesi europei occidentali sono stati interessati da un forte flusso immigratorio proveniente dall'Est dell'Europa, soprattutto da quegli Stati appartenuti in precedenza all'Unione Sovietica e all'Iugoslavia, dalla Polonia, dalla Romania, dall'Albania e dalla Turchia. Secondo i dati ISTAT relativi al 1° gennaio 2010, sono presenti in Italia 4.279.000 stranieri, pari al 7,1% della popolazione totale, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 10%. Tale popolazione presenta un'età media decisamente più bassa di quella italiana; i minorenni sono 862.000 (tra un quarto e un quinto del totale) mentre gli stranieri nati in Italia (le cosiddette seconde generazioni) sono ormai 519.000, cioè il 13,3% del totale degli stranieri. Nei primi anni del sec. XXI c'è stato un incremento dei flussi provenienti dall'Europa orientale, che hanno superato quelli relativi ai paesi Paesi del Nordafrica, molto forti fino agli anni Novanta. Questo è dovuto in particolare al rapido incremento della comunità rumena che nel 2007 è quasi raddoppiata, passando da 342.000 a 625.000 persone, divenendo quindi la principale comunità straniera in Italia. L'ingresso della Romania nell'Unione Europea ha facilitato i flussi. Accanto a questa le principali comunità straniere presenti in Italia sono quella albanese, marocchina, cinese, e ucraina.
Diritto
Le norme sull'immigrazione sono norme speciali della più generale legislazione sull'ingresso, la circolazione e il soggiorno degli stranieri in un Paese. Ogni Stato stabilisce liberamente quali sono le condizioni per cui gli stranieri possono entrare nel territorio nazionale per periodi limitati e per scopi vari. Se poi uno Stato ha un'immigrazione accentuata, allora subentra la necessità di regolamentare più specificamente l'ingresso degli stranieri a scopo di lavoro, talora limitandolo ad alcune categorie di lavoratori o condizionandolo. La disciplina italiana dell'immigrazione del cittadino straniero dispone un regime differenziato a seconda che si tratti di un cittadino appartenente a uno Stato della Unione Europea o che si tratti di un cittadino extracomunitario, garantendo per il primo una posizione di favore se si considera che, per esempio, solo per il secondo viene definita annualmente la programmazione del flusso d'ingresso per ragioni di lavoro. La legislazione in materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (che sostituisce interamente il decreto legge n. 416 del 1989 e la legge n. 40 del 1998), integrato e modificato dalla legge n. 189 del 2002 (la così detta legge Bossi -Fini). L'evoluzione della materia in questi ultimi anni è stata caratterizzata da una maggiore chiusura nei confronti del fenomeno immigrazione extra-comunitaria. I cittadini extracomunitari devono presentarsi alla frontiera italiana forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile, che illustra i suoi diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile. Gli uffici di polizia devono respingere dalla frontiera gli stranieri sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Non è considerato sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce una documentazione comprovante la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione o di un privato che diano idonea garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio e del sostentamento, nonché del rientro in patria dell'immigrato. Può soggiornare nel territorio italiano chi sia munito, dopo essere entrato regolarmente, di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Questo ha una durata massima di tre mesi se rilasciato per visite, turismo o affari, un anno per la frequenza di corso di studio o per la formazione debitamente certificata, in casi di corsi pluriennali questo tipo di permesso è rinnovabile annualmente. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e può avere una durata di nove mesi in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale; in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata è di un anno; due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. Il permesso deve essere richiesto dal cittadino straniero entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio italiano. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Con la legge n. 40 del 6 marzo 1998 era stato approvato un testo che apportava alcune innovazioni di rilievo, poi disciplinate dal decreto legislativo n. 286 del 1998: lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. Lo straniero con carta di soggiorno può fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto, svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione. Per i clandestini è comunque prevista l'espulsione immediata. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. Può essere disposta espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto; si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. Sotto il profilo della tutela giurisdizionale, il testo unico del 1998 stabilisce che contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero; che contro il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sede di Roma), mentre contro il decreto di espulsione può essere prestato unicamente ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Per il cittadino di uno Stato appartenente all'UE in seguito all'accordo di Schengen (1985) sono stati progressivamente soppressi i controlli alle frontiere comuni, in modo da garantire una libera circolazione delle persone all'interno della comunità.
Il Parlamento europeo ha approvato il 20 novembre 2008 l'introduzione di una carta blu sul modello della green card americana. La carta blu avrà lo scopo di attirare in Europa immigrati qualificati provenienti dai Paesi terzi secondo una tabella standard di qualifiche applicabile discrezionalmente dai singoli Stati membri. Oltre alla carta blu, il Parlamento europeo ha adottato la cosiddetta “direttiva sanzioni” che prevede l'applicazione di multe e di sanzioni penali ai datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari. La legge n. 94 del 15 luglio 2009, ha introdotto i reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti. Il provvedimento contiene altre norme di sicurezza, riferite per esempio ai matrimoni con cittadini extracomunitari, all'occupazione di suolo pubblico, a misure di contrasto sull'impiego di minori nell'accattonaggio; misure in materia di confisca dei beni di provenienza illecita; possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; estensione della permanenza nei cpt (rinominati “centri di identificazione ed espulsione” dal decreto legge 23 maggio 2008) fino ad un massimo di 180 giorni; ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.