gender gap
Divario tra gli esseri umani in base al genere sessuale di appartenenza, in ambiti come il lavoro, l’educazione, la salute e l’accesso alle attività economiche. Tendenzialmente si riferisce alle penalizzazioni subite dalle donne rispetto agli uomini nei settori più diversi, in forme più o meno specifiche o marcate nel mondo. Dal 2006 è monitorato dal World Economic Forum attraverso il Global Gender Gap Report che, fornendo una classifica annuale dei Paesi, permette un confronto nel tempo e di conseguenza riferimenti per progettare misure efficaci per la riduzione delle disparità. Tra i numerosi aspetti in cui si manifesta il gender gap è di particolare attualità il pay gap, cioè la differenza salariale tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro. Per quanto riguarda gli aspetti legislativi, in Europa si fa riferimento al concetto di “discriminazione di genere”, definito dalla Direttiva 2002/73/CE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, ripresa ed ampliata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo. In Italia, il concetto di discriminazione di genere viene sancito dal D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", secondo il quale «costituisce discriminazione diretta […] qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta […] quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».