esclaustrazióne
Redazione De Agostini
sf. [da es-+latino claustrum, chiostro]. Condizione di un religioso autorizzato a vivere temporaneamente fuori del convento, senza essere sottoposto ai suoi superiori religiosi. L'esclaustrato rimane legato dai voti e dagli altri obblighi della professione compatibili con la sua situazione; deve deporre l'abito religioso, non può prendere parte ad alcuna elezione, né essere eletto ad alcuna carica nella sua comunità religiosa.