escardinazióne
Redazione De Agostini
sf. [da escardinare]. Atto, detto anche escorporazione, mediante il quale un chierico viene tolto alla propria diocesi, per decisione dell'ordinario del luogo, per essere inserito in un'altra diocesi. La richiesta d'escardinazione richiede una giusta causa. Quando il vescovo competente la rifiuta, l'interessato può ricorrere in via amministrativa alla S. Congregazione del Concilio.