esònero
sm. [sec. XIX; da esonerare]. Atto ed effetto dell'esonerare; esenzione. In particolare, atto amministrativo con il quale la pubblica amministrazione fa venir meno un obbligo giuridico a cui il privato era prima tenuto; talora l'esonero è denominato anche dispensa, esenzione. L'esonero può essere attuato soltanto in base a una legge che espressamente lo prescriva: per esempio, esonero dal servizio militare per il figlio unico maschio di madre vedova. § Nell'esonero dalle tasse scolastiche sono compresi, secondo la legge 9 agosto 1954, n. 645, gli alunni di scuole medie superiori appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche che abbiano conseguito una media non inferiore agli otto decimi per il profitto e per la condotta. Il semiesonero dalle tasse è accordato agli alunni che abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e otto decimi per la condotta. Fruiscono inoltre di tale facilitazione gli alunni appartenenti alle seguenti categorie: orfani di guerra, di civili caduti per fatti di guerra e di caduti per causa di servizio o di lavoro; mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, per causa di servizio o di lavoro; i figli di tali mutilati o invalidi e i figli di militari dichiarati dispersi; i ciechi civili; gli appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche costituite da non meno di sette figli (il semiesonero è concesso con non meno di cinque figli); gli studenti stranieri; i figli d'italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia. In tutti questi casi il voto di condotta non deve essere inferiore a otto decimi. Nell'ordinamento universitario l'esonero totale è concesso agli studenti in disagiate condizioni economiche con la media di 27/30, il semiesonero se la media è di 24/30; sono inoltre esonerati dalle tasse, secondo la legge 11 dicembre 1969, n. 910, gli studenti che godono dell'assegno di studio universitario.