esìlio

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino exilíum].

1) Allontanamento temporaneo o permanente di un cittadino dalla sua patria a seguito di una condanna: condannare all'esilio; prendere la via dell'esilio. Per estensione, il luogo, il tempo e la condizione dell'esilio: vivere in esilio; durante l'esilio scrisse il suo capolavoro. Fig., il viver fuori da un ambiente caro o abituale; isolamento: nel farsi monaca ha scelto l'esilio dal mondo.

2) Nel linguaggio religioso, la vita terrena contrapposta alla vita celeste.

Diritto

L'esilio era già noto alle antiche legislazioni cinese, egiziana ed ebraica. Nell'antica Grecia l'esilio compare per la prima volta nella legislazione di Clistene (510 a. C.) e fu praticato in forma mitigata con l'istituto dell'ostracismo (dall'óstrakon, coccio, su cui era scritto il nome del condannato): consisteva in una residenza coatta fuori delle mura cittadine ma entro i confini dello Stato per un massimo di dieci anni, lasciando salvi i beni e la protezione delle leggi. A Roma l'esilio consisteva nella perdita della cittadinanza romana da parte dell'accusato che, nel corso di un processo criminale, si allontanava prima che nello spoglio dei voti del collegio giudicante fosse stata raggiunta la maggioranza necessaria per la sua condanna. In caso di esilio volontario, il magistrato proponeva l'aqua ignique interdictio contro l'esule; essa comportava la perdita della cittadinanza, la publicatio del patrimonio, l'immediata esecuzione della pena di morte se l'esule avesse fatto ritorno in patria. Sotto il principato l'esilio fu sostituito dalla relegazione, dalla deportazione e dalla privazione dei beni. Nel Medioevo si applicava il bannum germanico, consistente nell'espulsione del colpevole dal suo gruppo o dalla sua città. L'istituto scomparve dalle legislazioni progredite nel sec. XVIII.

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