effètto (diritto)

le conseguenze derivanti da un fatto giuridico, che con esse ha relazioni causali, danno luogo a effetti giuridici. Se il fatto causale si esterna in un negozio giuridico, gli effetti sono validi ed efficaci purché validità ed efficacia siano riconosciute al fatto che li ha determinati. In genere gli effetti possono decadere perché temporanei o per l'intervento di un fattore estintivo o, ancora, per l'estinzione del negozio che li ha posti in essere; tuttavia possono rimanere validi, se hanno prodotto diritti nei confronti di terzi. Gli effetti giuridici si suddividono in: costitutivi, quali componenti di una nuova situazione; differiti, se intervengono dopo che si sono verificati nuovi elementi nel negozio; personali, se valgono solo fra soggetti determinati; legali, se prodotti da norme giuridiche; reali, se validi erga omnes; tipici, se propri a determinati negozi; volontari, se voluti direttamente dai soggetti a essi interessati.

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