dazióne
IndiceLessico
[sec. XIV; dal latino datío-ōnis].
1) Anticamente, l'atto del dare: dazione dell'anello, l'atto con cui lo sposo infila l'anello al dito della sposa.
2) In diritto, modo di estinzione delle obbligazioni che permette una prestazione diversa da quella originariamente pattuita (per esempio, cessione di un bene in luogo di un pagamento). Suo presupposto è l'accettazione da parte del creditore. In tal caso, infatti, il debitore è liberato dal proprio obbligo. Tuttavia, qualora in luogo del pattuito adempimento il debitore ceda un proprio credito, l'obbligazione, salvo diverso accordo delle parti, si estingue solo quando questo sia stato pagato.
Diritto romano
Per dazione della dote (datio dotis) si intende il modo di costituzione della dote consistente nel compimento degli atti necessari a rendere il marito titolare dei beni dotali, indipendentemente da ogni obbligazione precedente. Suoi elementi costitutivi erano la mancipatio di fondi o di schiavi, la consegna di cose nec mancipi, la delegazione di un credito, un atto solenne di remissione del debito. Per dazione di pegno (datio pignoris) si intende un contratto reale, consistente nella consegna di una cosa mobile da parte del debitore al creditore pignoratizio, che ne acquista il possesso e assume l'obbligo di restituire il bene, con eventuali frutti e accessioni, quando il debito verrà adempiuto.