costruzióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino constructío-ōnis].

1) L'azione del costruire: durante la costruzione di una casa; costruzione di congegni meccanici; edificio in costruzione, che si sta costruendo. Anche il modo in cui si costruisce: un edificio di solida costruzione; e, in particolare, l'insieme di elementi strutturali che collaborano a formare un organismo complesso. Con il termine costruzione si indicano realizzazioni diverse per caratteri tecnologici, tecnici e per destinazione. Si possono così distinguere, in base al materiale, costruzioni in pietra, muratura, legno, metallo, cemento armato; in base al tipo strutturale: continue, intelaiate, spingenti, miste; in base alla loro funzione: edili (civili, rurali, industriali, ecc.), idrauliche (dighe, canali, ecc.), stradali e ferroviarie. Per la scienza delle costruzioni, vedi costruzioni, scienza delle-.

2) Al pl., gioco per bambini consistente in vari pezzi di legno sagomati da disporsi l'uno sull'altro, per imitare la costruzione di un edificio: una scatola di costruzioni.

3) Fig., formazione, composizione: “costruzione di un sistema ideale” (Oriani); struttura, ordinamento: un romanzo dalla costruzione debole; in particolare, in grammatica, sistema secondo il quale le parole si uniscono ordinatamente tra loro per formare il discorso.

4) In matematica, procedimento che, con l'ausilio di mezzi analitici o geometrici, permette di individuare concretamente l'ente cercato. In particolare, costruzione assiomatica dei numeri, modo di presentare una determinata classe di numeri considerandola come un insieme di enti (numeri) per i quali si stabiliscono alcuni assiomi o proposizioni primitive. Se invece la classe viene definita mediante classi già note di numeri che la precedono si parla di costruzione con metodo genetico. In geometria, in particolare, costruzione geometrica elementare.

Diritto

Nel diritto civile le costruzioni sono considerate beni immobili e soggette pertanto alla relativa disciplina. Il Codice Civile italiano prescrive che la distanza fra due costruzioni su fondi contigui, che non siano unite o aderenti, non deve essere inferiore a tre metri. Sono fatte salve le maggiori distanze stabilite nei regolamenti locali. È permesso che una costruzione, realizzata a confine con un'altra, venga posta sul confine stesso e in aderenza alla preesistente ma senza poggiarvi. Qualsiasi costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Tuttavia se il proprietario ha realizzato l'opera con materiali altrui deve pagarne il valore. Se invece la costruzione è stata realizzata da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo su cui sorge ha diritto di ritenerla o di obbligare il costruttore a toglierla. Nel primo caso egli dovrà pagare il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore arrecato al suo fondo. Se, invece, la costruzione è realizzata da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo. Qualora però la separazione non sia richiesta, il terzo costruttore e il proprietario del suolo, se in mala fede, saranno tenuti al pagamento di un'indennità al proprietario dei materiali. § Nel diritto amministrativo, chiunque voglia realizzare costruzioni ovvero modificarle deve richiedere alle competenti autorità comunali la relativa autorizzazione (licenza di costruzione); colui che costruisce senza la prescritta licenza può essere obbligato alla remissione in pristino e sottoposto a procedimento penale.

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