cedolare
agg. e sf. [da cedola]. Relativo a una cedola. In particolare: imposta cedolare o solo cedolare come sf.: imposta gravante sugli utili derivanti da attività finanziarie. In Italia essa è stata istituita con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in forma di ritenuta d'acconto, nella misura del 15% dei dividendi distribuiti, sull'imposta complementare dovuta sul reddito complessivo o sull'imposta sulle società (cedolare d'acconto). La legge 12 aprile 1964, n. 191, riduceva dal 15% al 5% l'aliquota della ritenuta e prevedeva che la ritenuta, anziché in forma di acconto, potesse essere operata in forma d'imposta (cedolare secca): in tale caso l'aliquota sarebbe salita al 30% e gli utili assoggettati a tale ritenuta d'imposta non avrebbero contribuito a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva e dell'imposta sulle società. Il decreto legge 21 febbraio 1967, n. 22, mantenne in vigore solo la ritenuta d'acconto del 5% e limitò la cedolare secca del 30% agli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale; a quelli spettanti a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica; a quelli spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società; a quelli spettanti a persone fisiche non residenti in Italia e a quelli spettanti a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia. A seguito della legge 7 giugno 1974, n. 216, la tassazione degli utili delle società poteva essere effettuata sia tramite ritenuta a titolo d'imposta (cedolare secca) sia tramite ritenuta a titolo d'acconto. Con la legge 6 dicembre 1976, n. 788, l'importo della cedolare secca veniva elevato al 50%. Questo tipo di imposta è stato abolito dall'art. 5 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che ha apportato modificazioni fondamentali alle discipline dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale delle società commerciali (in particolare gli utili distribuiti dalle società commerciali concorrono a formare il reddito imponibile dei soci). Oltre che sul reddito proveniente da dividendi, lo Stato applica la cosiddetta cedolare secca sugli interessi percepiti su depositi bancari in conto corrente, Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati di Credito del Tesoro, certificati di deposito e titoli obbligazionari. L'aliquota è normalmente inferiore sui titoli a più lunga scadenza.