cadàvere
IndiceLessico
(ant. cadàvero), sm. [sec. XIV; dal latino cadāver-ĕris]. Il corpo umano considerato dopo la morte; salma: freddo, rigido come un cadavere; seppellire, cremare il cadavere; fig.: un cadavere ambulante, detto di persona molto pallida ed emaciata, con salute precaria. § Nelle ore immediatamente successive alla morte compaiono nel cadavere i cosiddetti segni certi di morte: raffreddamento, lividità e rigidità; la temperatura del cadavere diminuisce di 1 ºC all'ora e al termine delle 24 ore risulta uguale a quella dell'ambiente circostante. La lividità cadaverica si manifesta 2-4 ore dopo la morte nelle parti più declivi e nelle prime 4-7 ore può essere transitoria. La rigidità cadaverica compare 2-5 ore dopo il decesso e solitamente interessa l'intera muscolatura del corpo entro 24 ore dalla morte. Il cadavere è oggetto di indagini anatomopatologiche e medico-legali: lo studio delle alterazioni del corpo umano dopo la morte permette infatti al medico legale di risolvere alcuni problemi legati al tempo d'insorgenza e alle modalità del decesso. Nei casi di morte dubbia l'esame del cadavere viene effettuato immediatamente sul luogo del decesso, studiando la disposizione del corpo, fotografando il tipo di lesioni e altre particolarità che possono facilitare le indagini.
Diritto
Il diritto romano proclamava la non commerciabilità del cadavere e dava precise disposizioni per la sepoltura e la cremazione. Nel diritto intermedio particolari sanzioni colpivano anche il cadavere, in particolare: il cadavere del suicida in carcere era, nella sepoltura, accomunato ai cani; quello del deportato era sepolto fuori del territorio da cui era stato bandito, ecc. Nel diritto moderno il cadavere cessa di essere un componente della persona umana, non è più oggetto di diritti personali e diventa una res, una cosa. Hanno tuttavia valore tutte le disposizioni che il defunto aveva dato da vivo circa la disponibilità del suo cadavere: modo e luogo della sepoltura, destinazione all'esperimentazione scientifica, a trapianti di parti del suo corpo, ecc. (legge 3 aprile 1957, n. 235). In quest'ultimo caso, però, la legge esclude il compenso e prevede sanzioni penali per l'altra parte contraente nell'ipotesi di commercio di parti del cadavere. In mancanza di disposizioni date in precedenza dal defunto, i modi e le forme di sepoltura spettano ai suoi parenti. Se le disposizioni date dal defunto quando era in vita debbano essere scritte nella forma testamentaria o possano essere solo orali è materia controversa, anche se è prevalente la seconda tesi. La tumulazione del cadavere deve avvenire ad almeno 24 ore dalla morte; nel caso di morte improvvisa, fra il decesso e la tumulazione debbono trascorrere almeno 48 ore; fa eccezione il caso di morte per malattia contagiosa, in cui il cadavere può essere tumulato anche prima delle 24 ore. In ogni caso va sempre rispettato un periodo di osservazione e il cadavere va tenuto in condizioni tali da poter cogliere in lui eventuali manifestazioni di vita. Per il trasporto del corpo dal luogo di decesso ad altro luogo occorre l'autorizzazione del prefetto; per introdurre la salma del defunto nel territorio nazionale da altro Paese l'autorizzazione deve provenire dal ministro dell'Interno o, per delega, dal prefetto. Il Codice Penale agli art. 407-413 commina pene particolari per vilipendio, distruzione, soppressione, sottrazione e occultamento di cadavere; pene sono pure riservate a chi utilizza cadaveri a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge.