bona caduca
(latino, beni caduchi). Nel diritto romano, i beni che non potevano conseguire le persone incapaci di ottenere tutta o parte dell'eredità e cioè: A) per le leggi Giulie del 18 a. C. e Papia Poppea del 9 d. C.: i celibi (maschi dal 25º al 60º anno e femmine dal 25º al 50º); gli orbi (uomini senza figli, ingenue con meno di tre figli e liberte con meno di quattro); il pater solitarius (uomo con prole e senza moglie); i coniugi. B) Per la Legge Giunia Norbana del 4 d. C., i latini iuniani, se non diventavano cittadini romani al momento della morte dell'ereditando o entro 100 giorni dalla delazione ereditaria. C) Al tempo di Domiziano le feminae probrosae (pare meretrici e donne di teatro). Le leggi Giulie e Papia Poppea, che prevedevano delle esenzioni, subirono deroghe al tempo di Caracalla e furono abrogate dopo che il cristianesimo divenne religione dell'Impero romano. Giustiniano conservò soltanto l'incapacità nei confronti delle feminae probrosae, a meno che non si trattasse di successione proveniente dai figli. I beni in questione erano avocati dapprima all'erario del popolo romano, in seguito al fisco imperiale.