barrièra (edilìzia)
si definisce barriera architettonica ogni ostacolo fisico, permanente o temporaneo, che impedisce l'accesso a spazi edificati (edifici, strade, parchi ecc.), e, di conseguenza, la loro utilizzazione, ai sofferenti di una impedita o ridotta capacità motoria, o, più in generale, ai disabili. Le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici sono regolamentate dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Ai sensi dell'art. 1, per barriere architettoniche si intendono: "gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. La nuova disciplina, che si applica agli edifici e a tutti i luoghi pubblici di nuova costruzione o che vengono ristrutturati, detta le condizioni da rispettare in riferimento alle aree edificabili, agli spazi e attraversamenti pedonali, ai marciapiedi, alle scale e rampe, ai servizi igienici pubblici, all'arredo urbano, ai parcheggi e alla circolazione e sosta dei veicoli per persone disabili.