ballottàggio
Indicesm. [sec. XIX; dal francese ballottage, che risale all'italiano ballotta].
1) Seconda votazione alla quale è chiamato il corpo elettorale quando nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza minima richiesta dalla legge per ottenere il seggio. Per facilitare il conseguimento del quorum il ballottaggio è limitato a quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di suffragi nel primo turno di votazioni. Il ballottaggio, tipico dei sistemi maggioritari a collegio uninominale ed escluso laddove vige il principio della proporzionalità, preclude alle minoranze di ciascun collegio la possibilità di avere una propria autonoma rappresentanza, mentre favorisce la personalizzazione del confronto elettorale e spinge i partiti più vicini ideologicamente a sfumare i contrasti, per trovare forme di accordo che consentano di far convergere i voti sui candidati dell'uno o dell'altro raggruppamento in posizione migliore nei diversi collegi. In Italia il ballottaggio è rimasto in vigore, salvo l'intervallo tra il 1882 e il 1891, fino all'adozione della proporzionale nel 1919. Per essere eletti al primo scrutinio era necessario ottenere la maggioranza dei voti validi, corrispondenti però ad almeno 1/3 degli elettori. Questa quota fu ridotta a 1/6 nel 1892 e a 1/10 nel 1912, in concomitanza con l'estensione del diritto di voto a più numerose categorie di cittadini. Di recente è stato reintrodotto per le elezioni amministrative che si effettuano con il sistema maggioritario. Per essere eletti al primo scrutinio è generalmente necessario ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi; qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede a un secondo turno elettorale (ballottaggio) cui sono ammessi i due candidati che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.
2) Prosecuzione a oltranza di una gara per l'assegnazione di un titolo sportivo tra due concorrenti a pari merito.