avocazióne
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sf. [sec. XVI; dal latino avocatío-ōnis].
1) L'avocare in genere, assunzione.
2) In diritto, il provvedimento di un organo giurisdizionale per richiamare a sé gli atti relativi a un procedimento penale, già affidato ad altro organo, sul quale l'autorità avocante ha un potere di controllo. Con lo stesso termine si definisce anche l'attribuzione allo Stato di alcuni beni particolari: profitti di regime (legge 27 luglio 1944, n. 159); profitti di guerra (leggi 27 maggio 1946, n. 436, e 13 dicembre 1948, n. 1451).