avallo
sm. [sec. XIX; dal francese aval]. Garanzia fornita da una persona (avallante) per il pagamento di una cambiale o di un assegno. L'avallo è apposto sul titolo ed è espresso con le parole “per avallo” o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. L'avallo può garantire il pagamento dell'intera somma portata dal titolo o di parte di essa e, in mancanza di indicazioni, si presume dato a favore del traente della cambiale o dell'assegno. L'avallante è obbligato al pagamento del titolo allo stesso modo di colui a favore del quale l'avallo è stato concesso. Una volta pagata la cambiale o l'assegno, l'avallante acquista il diritto di rivalsa verso colui o coloro che hanno garantito (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669; R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).