Lessico

sm. [sec. XX; auto-+veicolo]. Veicolo a motore, a quattro o più ruote (di norma sempre in numero pari), per il trasporto di persone e cose su strade, piste e, con opportuni pneumatici, anche fuori strada.

Generalità e classificazione

Gli autoveicoli debbono rispondere ai requisiti indicati dalle relative norme di legge: numeri di identificazione del telaio e del motore, targa, organi di guida, di segnalazione, di frenatura, ecc.; in alcuni Paesi sono d'obbligo anche vari dispositivi di sicurezza (cinture per i passeggeri, doppio circuito d'alimentazione dei freni, ecc.). Il Codice della strada italiano suddivide gli autoveicoli in: automobili, per il trasporto di persone (fino a 9) e di cose proprie; autobus, per il trasporto collettivo di più di 9 persone; autocarri, per il solo trasporto di merci e di materiali; trattori, per il solo traino di semirimorchi e di rimorchi stradali per trasporto merci e materiali; autotreni, autocarri con rimorchio; autoarticolati, costituiti da un trattore e un semirimorchio; autosnodati, formati da un autocarro o da un trattore e da due o più rimorchi stradali; autoveicoli speciali, comprendenti: i veicoli per il trasporto promiscuo di cose e persone (fino a 9), per carico complessivo fino a 35 q; i veicoli adibiti a funzioni specifiche (pronto soccorso, soccorso stradale, servizio antincendio, autoscale, autogrù, ecc.).

La normativa italiana

Gli autoveicoli sono soggetti, in Italia, alle norme del T. U. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), il quale si è adeguato in gran parte alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1952. Le norme principali sono: A) L'obbligo all'omologazione, l'esame del tipo di autoveicolo da parte del Ministero dei Trasporti per accertare la corrispondenza alle caratteristiche prescritte dalla legge; B) L'immatricolazione presso gli ispettorati della Motorizzazione Civile, a seguito della quale viene rilasciata la carta di circolazione in cui sono indicati tutti i dati d'identificazione e tutti gli elementi caratteristici dell'autoveicolo; C) La notifica di ogni eventuale trasferimento al competente Pubblico Registro Automobilistico per la relativa annotazione. L'obbligo esiste anche in caso di cessazione della circolazione del veicolo per distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero; D) La targa di riconoscimento con l'indicazione del numero d'immatricolazione nelle parti anteriore e posteriore del veicolo (vedi anche circolazione).

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