aspettativa (diritto)
in diritto amministrativo, la sospensione temporanea dal servizio richiesta dal pubblico dipendente per ragioni di famiglia o per malattia o infermità; può essere disposta anche d'ufficio per servizio militare, per mandato politico ovvero per riscontrata inabilità temporanea. Se l'aspettativa è causata da malattia o infermità, la durata relativa è computata agli effetti dell'anzianità e della quiescenza e il dipendente non perde il diritto al trattamento economico completo per un determinato periodo (un anno per gli impiegati dello Stato); dopo di questo il trattamento subisce una riduzione. Se allo scadere del termine massimo di sospensione dal servizio il dipendente è inabile al lavoro, viene dispensato d'ufficio, salva la sua utilizzazione in altra attività. Se l'infermità è dovuta a causa di servizio ed è temporanea, è riconosciuto al dipendente il diritto al rimborso delle spese e a un equo indennizzo. L'aspettativa per motivi di famiglia comporta un'interruzione del diritto agli assegni e all'anzianità. L'aspettativa per mandato politico dura quanto il mandato ed è assimilata per il trattamento economico al richiamo alle armi in tempo di pace. § Nell'ordinamento militare l'aspettativa ha luogo per prigionia di guerra, infermità temporanee provenienti o non da cause di servizio, motivi privati, riduzione di quadri. L'aspettativa (tranne che sia dovuta a prigionia di guerra) non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa viene disposto con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; se è per prigionia di guerra, decorre dalla data di cattura. In taluni casi determina, in tutto o in parte, la perdita degli assegni e/o di anzianità.