antisindacale

agg. [anti-2+sindacale (dei sindacati)]. Tutto ciò che contrasta, ai diversi livelli politico, giuridico e sociale, con il libero aggregarsi dei lavoratori in associazioni sindacali e con l'attività di tutela e contrattazione che queste esercitano. § Comportamento antisindacale, in particolare, indica tutte le decisioni e misure che i datori di lavoro possono adottare dirette “a impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero” (art. 28 Statuto dei lavoratori). Può rientrare nel comportamento antisindacale non solo la minaccia o l'impedimento all'esercizio dei diritti dei lavoratori, ma anche un'attività altrimenti lecita (per esempio licenziamenti, riduzione del personale) quando la stessa sia diretta a limitare l'attività sindacale. Il comportamento antisindacale può essere represso dal tribunale, su ricorso degli organi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi hanno interesse, con decreto motivato, ma immediatamente esecutivo, che ordini la cessazione del comportamento antisindacale e ne rimuova gli effetti. Il decreto è impugnabile davanti al tribunale ma il datore di lavoro, che nel frattempo non si sia conformato a quanto stabilito dal giudice, è passibile di sanzioni penali.

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